Sismabonus e Superbonus 110%

Tra le più importanti novità del Decreto Rilancio vi è il Superbonus, la nuova detrazione fiscale grazie al quale gli incentivi del Sismabonus per gli interventi di protezione antisismica passano tutti al 110%.

Guida ai nuovi incentivi per i lavori di miglioramento sismico

Il Sismabonus è una detrazione fiscale sulla tassazione IRPEF o IRES che si può raggiungere attraverso un intervento di ristrutturazione che migliora la sicurezza antisismica dell’edificio.
Cosa cambia e quali sono le procedure da attivare affinché il contribuente possa accedere agli incentivi fiscali potenziati?
In questo focus analizziamo tutte le novità del Sismabonus e alcune anticipazioni sul nuovo Portale Nazionale per la Classificazione Sismica.


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Il Superbonus e le novità del Decreto Rilancio

Un Sismabonus al 110%: questa è la declinazione delle importanti novità introdotte dal Decreto Rilancio per il miglioramento sismico del patrimonio esistente.

Il comma 4 dell’art. 119 riprende gli interventi di mitigazione del rischio sismico indicati nei commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 della Legge 63 del 2013 e li elegge a riqualificazioni che danno accesso a detrazioni fiscali con aliquota al 110%. Gli interventi sono quindi quelli di miglioramento sismico che  consentono l’applicazione del Sismabonus al 50%, ma anche quelli che prevedono l’accesso alle aliquote del Sismabonus al 70% e 80% a seguito della valutazione e del miglioramento della Classe di Rischio Sismico; infine rientrano tra gli interventi anche quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione della struttura con il miglioramento della Classe di Rischio Sismico.

Le condizioni di accesso al Sismabonus sono quindi il principale riferimento per poter prendere misura del Superbonus previsto dal Decreto Rilancio, a queste condizioni vanno aggiunte quelle di applicabilità del Superbonus stesso, ovvero quanto indicato al comma 9 dell’art. 119 del Decreto:

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta’ indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il Decreto Sismabonus, modificato il 9 Gennaio 2020, resta il riferimento per le asseverazioni tecniche necessarie al conseguimento delle detrazioni fiscali e del diritto di cedere il credito d’imposta. L’allegato B del Decreto e quanto in esso contenuto sono quindi gli elementi necessari per accedere anche al Superbonus al 110%.

Le regole per il Sismabonus

Un’ulteriore novità per il Sismabonus 2020 è la pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un nuovo Decreto così descritto: Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017.

Il nuovo Decreto integra il precedente, ovvero il numero 58 (poi modificato dal 67) del 2017. In particolare viene sottolineata le necessità di presentare la documentazione relativa al Sismabonus contestualmente alla presentazione della pratica edilizia allo Sportello Unico:

Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del Rischio Sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o alla richiesta di Permesso di Costruireal momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’art. 5 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio lavori.

Questa sottolineatura e l’introduzione del riferimento esplicito alla richiesta del Permesso di Costruire fanno riferimento alle novità introdotte dal Decreto Crescita del 2019 e alla risoluzione 34/E del 27 Aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Legislativo n. 32 del 18 Aprile 2019 chiamato anche ‘Decreto Crescita’ ha introdotto tra le altre novità per l’edilizia la possibilità di usufruire del Sismabonus anche per l’acquisto di immobili situati in zone sismiche 2 e 3, oltre che in zona 1.

La risoluzione dell’Agenzia invece rispondeva ad una richiesta di accesso al Sismabonus da parte di un contribuente che interveniva demolendo e ricostruendo l’abitazione. La risposta riportava il parere n. 27/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale precisava che […] rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio.

Sismabonus e Superbonus: come e dove si applicano

Da Gennaio 2017 a Dicembre 2021 è possibile usufruire della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure di autorizzazione sono state attivate nello medesimo periodo. L’agevolazione fiscale può essere applicata per tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Il Sismabonus può essere raggiunto sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Zone sismiche per l'applicazione del Sismabonus
Zone sismiche per l’applicazione del Sismabonus

Per le spese di miglioramento della sicurezza antisismica degli edifici spetta una detrazione minima del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

  • quando la ristrutturazione porta ad una classe inferiore la detrazione è pari 70% delle spese sostenute;
  • quando la ristrutturazione porta ad almeno due classi inferiori la detrazione è pari all’80% delle spese sostenute.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio sismico dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni degli edifici sono previste detrazioni ancora più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico.
In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:

  • 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
  • 85% delle spese sostenute, quando si passa ad almeno due classi di rischio sismico inferiori.

Superbonus: come cambiano le detrazioni fiscali per il Sismabonus

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le percentuali di detrazione del Sismabonus
Le percentuali di detrazione del Sismabonus

Le agevolazioni del Sismabonus sono applicabili anche per l’acquisto di case antisismiche. Chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione della riqualificazione strutturale deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe inferiore,
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione della riqualificazione strutturale comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno due classi inferiore.

La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

Nei casi di applicabilità del Superbonus si applicano quindi le regole di valutazione valide per il Sismabonus, ma la detrazione fiscale viene calcolata con un’aliquota elevata al 110%.

Le percentuali di detrazione del Superbonus
Le percentuali di detrazione del Superbonus

Infine la legge di bilancio 2018 ha introdotto un nuovo uso del Sismabonus nel caso di modifiche su parti comuni di edifici condominiali situati in zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente:

  • alla riduzione del rischio sismico
  • alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 fino al 2021 si può usufruire di una detrazione pari:

  • all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75% o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (pari al 70% o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

Sintesi dei bonus fiscali per interventi di riqualificazione edilizia
Sintesi dei bonus fiscali per interventi di riqualificazione edilizia

La Classe di Rischio Sismico

Per accedere al Sismabonus, soprattutto alle aliquote di detrazione più alte, è necessario conoscere e utilizzare la valutazione della Classe di Rischio Sismico. Il metodo di valutazione è definito nell’allegato A del Decreto citato qui sopra, il DM 24 del 9 Gennaio 2020, l’allegato contiene le Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico delle Costruzioni.
La procedura di valutazione definisce due metodi: il metodo semplificato ed il metodo convenzionale.

Il metodo semplificato è legato ad una valutazione qualitativa della costruzione: si tratta di un metodo che permette l’applicazione della classificazione e quindi una diffusione capillare della messa in sicurezza degli edifici. Il metodo semplificato può essere utilizzato anche come metodo di valutazione preliminare della Classe di Rischio in sostituzione del metodo convenzionale di classificazione, ma solo per costruzioni in muratura e relativamente a indagini e interventi di tipo locale.

Nonostante sia stato definito un metodo semplificato solo per le costruzioni in muratura, vengono date alcune indicazioni anche per le costruzioni in calcestruzzo armato e per le costruzioni assimilabili a capannoni industriali, in particolare sugli interventi necessari a garantire un miglioramento della Classe di Rischio, senza però alcuna valutazione preventiva della Classe di Rischio di partenza. La finalità è fornire comunque un metodo qualitativo e speditivo per intervenire in tutte le situazioni che mostrano criticità e rischi per le persone.

Il metodo convenzionale si basa sulla valutazione di sicurezza definita dalle NTC 2018 per gli edifici esistenti. L’analisi di vulnerabilità è quindi condotta con metodo analitico che definisce le capacità della struttura per rispondere all’azione sismica di domanda. Questo confronto determina la valutazione di due parametri in base ai quali classificare il rischio: PAM e IS-V. Il primo, di tipo economico, indica la Perdita Annuale Media attesa, ovvero le perdite economiche dovute ai possibili danni degli elementi strutturali e non strutturali in termini di percentuale del Costo di Ricostruzione CR. Il secondo parametro, noto anche come Indice di Rischio, è dato dal rapporto tra capacità e domanda della costruzione in termini di accelerazione di picco al suolo PGA per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita. Sulla base di questi due parametri viene quindi determinata la Classe di Rischio, espressa con una lettera da A+ a G tra le 8 classi previste dalle Linee Guida. I metodi e parametri definiti dal documento approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono applicabili agli edifici di civile abitazione o comunque ‘non tutelati’; per gli edifici storici sono necessarie ulteriori indicazioni dal MIBACT in accordo con il CSLLPP.

Il Modulo CLASSIFICAZIONE di TRAVILOG
Il Modulo CLASSIFICAZIONE di TRAVILOG

Quali documenti produrre

La pratica Sismabonus come riportato nel Decreto del 9 Gennaio 2020 deve essere consegnata insieme alla pratica edilizia, SCIA o PdC.
Ma quali documenti è necessario produrre?
L’elenco dei documenti è quello previsto dall’Allegato B del DM Sismabonus ovvero:

  • asseverazione di cui all’art.4 del DM 24/2020 – Allegato B del DM Sismabonus,
  • relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento,
  • relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento.

Con il Modulo CLASSIFICAZIONE di TRAVILOG è possibile valutare la Classe di Rischio di un edificio per l’applicazione del Sismabonus con aliquote di detrazione fino al 75%. Il metodo di valutazione è quello riportato nelle Linee Guida allegate al DM Sismabonus, viene quindi definita la vulnerabilità media della struttura per analagia tipologica. Con l’app gratuita SismaBONUS è inoltre possibile rilevare lo stato di fatto direttamente durante il sopralluogo, riportare le informazioni in studio sincronizzandole con il Modulo CLASSIFICAZIONE di TRAVILOG così da redigere la relazione prevista dal DM Sismabonus completa delle informazioni di rilievo e della documentazione fotografica.

La Classe di Rischio Sismico con il metodo semplificato di TRAVILOG
La Classe di Rischio Sismico con il metodo semplificato di TRAVILOG

Nel caso di valutazione della Classe di Rischio con metodo convenzionale cambia il contenuto delle asseverazioni prima e dopo intervento. Ovvero la valutazione della vulnerabilità va condotta in accordo alle disposizioni del capitolo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018.
Con TRAVILOG redigi la relazione di Valutazione della Sicurezza per la struttura sia per l’analisi allo stato di fatto che per l’analisi post intervento così come previsto per la consegna della pratica Sismabonus.

La Classe di Rischio Sismico con il metodo convenzionale di TRAVILOG
La Classe di Rischio Sismico con il metodo convenzionale di TRAVILOG

Il Portale Nazione per la Classificazione Sismica

La consegna della documentazione relativa al Sismabonus prevede importanti novità per il 2020. Ha infatti preso il via la creazione del Portale Nazionale per la Classificazione Sismica (PNCS), un progetto promosso dal Dipartimento Casa Italia. Il portale sarà il punto di consegna della documentazione per gli interventi connessi al Sismabonus.

Il progetto nasce per consentire la raccolta in forma digitale, attraverso un Portale appositamente predisposto, dei dati contenuti nella pratica amministrativa edilizia necessari per ottenere l’agevolazione del Sismabonus e si pone come obiettivo quello di migliorare le scelte di policy in materia di programmazione del territorio e di concessioni di incentivi per interventi di mitigazione del rischio sismico.

Il Portale consentirà di monitorare l’utilizzo del Sismabonus e allo stesso tempo di mappare le classi di rischio degli immobili oggetto degli interventi di miglioramento antisismico.
Il progetto è articolato su due principali linee d’intervento:

  • la creazione di una banca dati specifica geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico che metta a disposizione del Governo dati in tempo reale sull’efficacia delle misure di agevolazione fiscale relative alla mitigazione del rischio sismico
  • l’avvio di una collaborazione permanente con gli stakeholder istituzionali e non istituzionali per la strutturazione di un sistema informativo pienamente rispondente all’interesse pubblico generale e per l’avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale

La procedura informatica consentirà:

  • ai progettisti di formare e trasmettere digitalmente la dichiarazione asseverata di cui all’Allegato B al DM MIT n. 58/2017 (come modificato dal DM MIT n. 65/2017 e dal DM MIT 24/2020).
  • alla pubblica amministrazione attraverso la gestione e analisi delle informazioni acquisite di indirizzare in maniera mirata le politiche di prevenzione dei rischi.

Con questa banca dati, il Dipartimento Casa Italia si propone di:

  • attuare un processo di sviluppo digitale più ampio, da compiersi per mezzo dell’integrazione con le basi dati di altre Amministrazioni, già disponibili ma non coordinate.
  • semplificare l’attività lavorativa dei professionisti.
  • informare i proprietari degli immobili oggetto di intervento sull’entità dell’agevolazione fiscale Sisma bonus ottenibile.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione del 75% o dell’85%, tutti i beneficiari possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati”.

Ma la grande novità del Decreto Rilancio è proprio quella di promuovere a cessione del credito e sconto in fattura tutti i crediti di imposta maturati in seguito alla riqualificazione dell’esistente, compresi gli interventi di mitigazione del rischio sismico e per qualsiasi livello di aliquota valutata, quindi dal 50% al 110%.

Altra importante novità riguarda i soggetti cui può essere ceduto il credito d’imposta, tra questi infatti ora vi sono anche gli istituti di credito.

Infine è opportuno ricordare che il costo di eventuali polizze assicurative per rischio di eventi calamitosi può essere portata in detrazione al 90% se la cessione del credito d’imposta viene fatta all’impresa assicuratrice con cui si è stipulata la polizza.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari del Sismabonus, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. Hanno la stessa facoltà i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta. Hanno la stessa facoltà i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

La cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non può cedere rate residue di detrazione.

Se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, il condomino deve comunicare all’amministratore l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni:

  • comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso che spetta sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace;
  • consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

Per le spese effettuate nel 2019 è applicabile lo sconto in fattura introdotto con il Decreto Crescita. Lo sconto in fattura non è applicabile per gli interventi di miglioramento antisismico delle strutture con pagamenti effettuati nel 2020.

TRAVILOG è il software BIM per il calcolo strutturale e il progetto antisismico degli edifici pienamente conforme alla normativa di riferimento in materia di ristrutturazioni edilizie e consente di cogliere tutti gli incentivi fiscali disponibili per interventi locali, ristrutturazione di singole unità e di condomini, calcolando la classe di rischio sismico prima e dopo l’intervento.


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Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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