Bonus Barriere Architettoniche: guida interattiva ai requisiti

Consulta la nuova Guida interattiva al Bonus Barriere Architettoniche 75% e scopri quali sono i requisiti tecnici per accedere agli incentivi. Clicca sulla mappa grafica e individua, per ogni ambiente, quali regole sia tecniche sia fiscali occorre rispettare. 

Indice dei contenuti mostra

Perché una Guida interattiva ai requisiti del Bonus Barriere architettoniche?

Il primo motivo, per una guida grafica ai requisiti, è che applicare il Bonus Barriere Architettoniche 75% richiede il rispetto di precise regole tecniche e non solamente fiscali.

Inoltre, al fine di usufruire del Bonus Barriere Architettoniche 75%, è necessario rispettare i requisiti del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Ma quali sono questi requisiti?

Formazione gratuita sul bonus Barriere architettoniche

In questa mappa grafica sviluppata da Logical Soft offriamo una guida interattiva ai requisiti tecnici per il bonus barriere 75%. Basta cliccare sull’ambiente o sul particolare dell’edificio e la mappa mostra:

  • gli interventi possibili,
  • i requisiti da raggiungere.

Bonus barriere architettoniche guida ai requisiti: cosa dicono le norme?

Facciamo innanzi tutto un passo indietro e analizziamo l’impianto normativo. Il Decreto 236/1989 definisce i criteri per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per farlo introduce delle prescrizioni tecniche volte a raggiungere tre distinti livelli: accessibilità, adattabilità e visitabilità. 

Ma le regole del DM 236/1989, a priori dei bonus fiscali, si applicano in due specifiche condizioni:

  • nuove costruzioni
  • o interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) art. 3 del DPR 380. 

Ristrutturazione o edilizia libera: guida ai requisiti per applicare il Bonus Barriere

Proviamo allora a ipotizzare due distinti interventi volti ad abbattere le barriere architettoniche:  

  1. una ristrutturazione edilizia (lettera d) art 3 DPR 380), 
  1. un’attività in edilizia libera

Per questi due scenari vogliamo applicare per l’appunto il Bonus Barriere Architettoniche 75%. Come si soddisfa la richiesta dell’art.119-ter della L.77/2020 di rispettare i requisiti del DM 236/1989? 

Vediamo in questa sintesi come è strutturato il DM 236/1989: 

  • Criteri generali di progettazione (art. 3) 
  • Criteri generali di progettazione per l’accessibilità (art. 4) 
  • Criteri generali di progettazione per la visitabilità (art. 5) 
  • Criteri generali di progettazione per l’adattabilità (art. 6) 
  • Specifiche funzionali e dimensionali (art. 8) 

Criteri per la ristrutturazione edilizia

Per il caso 1. di ristrutturazione edilizia è necessario applicare le regole di cui all’art. 3 (progettazione), all’art. 4 (accessibilità) o 5 (visitabilità) a seconda della tipologia edilizia oggetto di intervento. Inoltre si seguono le regole specifiche di cui all’art. 8 (specifiche funzionali o dimensionali).

In questo modo si rispettano le prescrizioni proprie del DM 236/1898 e, di conseguenza, quelle del Bonus Barriere Architettoniche 75%. 

Criteri per l’edilizia libera

Per il caso 2 di edilizia libera, invece, le regole da applicare per ottenere il vantaggio fiscale sono quelle dell’art. 8 (specifiche funzionali o dimensionali). 

Ma cosa significa? Laddove non vi è un obbligo di applicazione ‘integrale’ del DM 236/1989 per ottenere le agevolazioni fiscali del Bonus Barriere Architettoniche 75% è sufficiente rispettare i requisiti propri degli elementi edilizi e tecnologici oggetto dell’intervento. 

Guida ai requisiti del Bonus Barriere: quali elementi analizzare?

Vediamo su quali elementi edilizi e tecnologici il DM 236/1989 fornisce prescrizioni: 

1 – porte 
2 – pavimenti
3 – infissi esterni
4 – arredi fissi
5 – terminali degli impianti
6 – servizi igienici
7 – cucine
8 – balconi e terrazze
9 – percorsi e corridoi
10 – scale
11 – rampe
12 – ascensore
13 – servoscala
14 – autorimesse

Per tutti questi elementi quindi è necessario rispettare specifiche funzionali e dimensionali del DM 236/1989 per poter applicare le agevolazioni fiscali dell’art. 119-ter della L.77/2020. 

Sono escluse le nuove costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d), art. del DPR 380.

Una volta capito come conciliare le due normative, una di natura tecnica e l’altra fiscale, è possibile valutare l’applicazione del Bonus Barriere Architettoniche 75%. Bisogna in questo caso seguire le regole proprie delle detrazioni fiscali. 

Guida interattiva al Bonus Barriere, clicca sull’intervento e scopri i requisiti

Abbiamo voluto realizzare una guida grafica interattiva di facile consultazione per il Bonus Barriere Architettoniche. Basta cliccare sull’intervento e la guida mostra con uno schema chiaro e riassuntivo tutte i requisiti necessari per quell’intervento. Tuttavia si ende necessario divedere la guida in due momenti: prima e dopo l’entrata in vigore del D.L. 212/2023.

Guida interattiva al bonus barriere fino al 29/12/2023

La guida che segue riguarda tutti gli interventi prima del 29/12/2023 e quelli dal 30/12/2023 se:

  • è presente un titolo abilitativo​
  • sono iniziati i lavori, quando non è previsto un titolo abilitativo​
  • è presente un accordo vincolante tra le parti ed è stato pagato un acconto​.

In presenza di queste stesse condizioni, dal 01/01/2024, si applicano lo sconto in fattura e la cessione del credito a tutti i soggetti beneficiari.

Guida interattiva al bonus barriere dal al 30/12/2023

Dall’entrata in vigore del D.L. 212/2023 e per tutti i casi non inclusi nel precedente paragrafo bisogna consultare la seguente mappa interattiva.

Quando si applica lo sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche

Dal 01/01/2024 lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Bonus Barriere Architettoniche 75% si applicano se:​

  • gli interventi riguardano le parti comuni di edifici a destinazione d’uso residenziale,​
  • gli interventi riguardano edifici unifamiliari o singole unità immobiliari indipendenti + sono realizzati da persone fisiche + l’unità sia residenziale + l’unità sia una ‘prima casa’ + se il beneficiario ha un reddito di riferimento < 15.000 euro (la condizione reddituale non si applica se il beneficiario ha una disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.)​

Chi sono i beneficiari del Bonus Barriere architettoniche 75%?

Affinché la nostra Guida ai requisiti necessari per ottenere il Bonus Barriere Architettoniche sia completa è necessario definire l’ambito soggettivo di applicazione. Dobbiamo quindi individuare i possibili beneficiari

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,  
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,  
  • le società semplici,  
  • le associazioni tra professionisti, 
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Il beneficiario è colui ha titolarità sull’immobile oggetto di intervento e che sostiene le spese. 

Guida ai requisiti: quali sono le spese agevolabili con il Bonus Barriere Architettoniche?

Le spese agevolabili sono quelle riferite:

  • agli interventi necessari al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche
  • e inoltre le spese correlate necessarie all’esecuzione dell’intervento. 

I massimali di spesa variano in funzione della tipologia di immobile: 

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti in condominio, 
  • 40.000 € per le unità in condominio, fino a 8 unità; 
  • 30.000 € per le unità in condominio, da 9 unità in poi. 

Attraverso la nostra guida grafica al bonus barriere non ci resta che vedere ora i requisiti tecnici che i vari elementi devono rispettare per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

1 – Porte

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

L‘altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione. I dislivelli devono però essere contenuti e tali, comunque, da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Inoltre è meglio preferire soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm. Gli eventuali vetri sono da collocare ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo. Sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre vanno evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e, infine, quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.

2 – Pavimenti

Un capitolo corposo della nostra guida ai requisiti del bonus barriere è senz’altro da dedicare ai pavimenti, sia interni, sia esterni.

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.

Nelle parti comuni dell’edificio si deve anche provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi. Questo può avvenire eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.. Gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

Infine, qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

Pavimenti esterni

È necessario prevedere pavimentazione antisdrucciolevole.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2.

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori:

  • 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
  • 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

3 – Infissi esterni

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, l’intero parapetto deve essere complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Nelle finestre, lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile va opportunamente sagomata o protetta per non causare infortuni.

Infine, le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

4 – Arredi fissi

Un’attenzione particolare in questa guida al Bonus Barriere va dedicata ai requisiti degli arredi, distinguendo tra luoghi pubblici e non.

In generale, la disposizione degli arredi fissi nell’unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l’agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev’essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.

Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).

La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.

Requisiti degli arredi negli ambienti adibiti all’attesa – Guida al bonus Barriere

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un’attesa sopportabile dalla generalità del pubblico. Questo al fine di evitare l’insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere.

Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m.

La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.

In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m.

Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Banconi e apparecchi automatici

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un’altezza pari a 0,90 m dal calpestio.

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all’interno o all’esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.

5 – Terminali degli impianti

Trattiamo ora le specifiche di apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché campanelli, pulsanti di comando e citofoni.

Questi elementi devono permettere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote. Inoltre devono essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

6 – Servizi igienici: guida ai requisiti tecnici per il Bonus Barriere architettoniche

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Occorre garantire in particolare:

  • lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
  • lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
  • la dotazione di opportuno corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, l’accostamento laterale alla tazza wc, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo.

Dimensioni minime

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

  • lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
  • per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca lo spazio necessario deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
  • Infine, lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Caratteristiche apparecchi sanitari

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

  • i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
  • i wc e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l’asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

– la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Servizi igienici e requisiti nella edilizia sovvenzionata e locali aperti al pubblico

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e-o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza wc, posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Servizi igienici, ulteriori requisiti guida per accedere al bonus barriere

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza wc e di definire sufficienti spazi di manovra.

Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza wc e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza wc e frontale per il lavabo.

7 – Cucine

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote.

Per garantire la manovra e l’uso agevole del lavello e dell’apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un’altezza minima di cm 70 dal calpestio.

In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.

8 – Balconi e terrazze

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. È vietato l’uso di portefinestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.

Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno.

Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

9 – Percorsi e corridoi

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.

I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.

I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.

Percorsi esterni

Guida ai requisiti Bonus Barriere Architettoniche 75%. Nei percorsi esterni occorre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Nei percorsi esterni occorre rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. Il percorso deve assicurare la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno, ove previsti.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.

Dimensioni dei percorsi

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da varchi che consentano l’accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

Pendenze ammesse

La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità alle prescrizioni delle rampe.

Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell’8%.

La pendenza trasversale massima ammissibile è dell’1%.

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%.

Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm.

Fino ad un’altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.

10 – Scale

In questa sezione della nostra Guida al Bonus Barriere Architettoniche affrontiamo i requisiti che devono possedere le scale.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Guida al bonus barriere architettoniche: quali requisiti per le scale comuni

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale;

2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;

3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;

4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;

5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell’alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogradino inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogradino deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Scale comuni: requisiti per segnaletica, corrimano e parapetti

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, deve indicare l’inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino.

Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m.

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l’altezza minima del parapetto.

11 – Rampe

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

  • di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
  • di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l’8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.

Bonus barriere architettoniche: guida interattiva ai requisiti - Barriere architettoniche - limite di pendenza per le rampe
Barriere architettoniche – limite di pendenza per le rampe

12 – Ascensore

Analizziamo ora nella nostra mappa interattiva ai requisiti tecnici per il Bonus Barriere Architettoniche le specifiche degli ascensori.

L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l‘uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.

Nell’interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all’accesso.

Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.

Inoltre, occorre prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.

Ascensori: quali sono i requisiti negli edifici nuovi NON residenziali?

Negli edifici nuovi non residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

Ascensori: quali sono i requisiti negli edifici nuovi residenziali?

Edifici nuovi residenziali, l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

Ascensori: quali sono i requisiti per le ristrutturazioni?

In caso di ristrutturazione, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche:

  • cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  • porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
  • piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.
Guida al Bonus Barriere Architettoniche: per accedere alle agevolazioni 75% in caso di riqualificazione è fondamentale rispettare i requisiti tecnici per gli ascensori .
Guida al Bonus Barriere Architettoniche: per accedere alle agevolazioni è fondamentale rispettare i requisiti tecnici per gli ascensori .

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l’apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.

L’arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d’emergenza con autonomia minima di h. 3.

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell’arrivo al piano e, ove possibile, l’installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

13 – Servoscala

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Le apparecchiature devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

Lo stazionamento dell’apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

Cosa si intende per servoscala

Guida al bonus Barriere, i requisiti dei servoscala
Guida al bonus Barriere, i requisiti dei servoscala

Per servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;

d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;

e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a m 4.

Guida al bonus Barriere, i requisiti dei servoscala

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell’apparecchiatura sia inferiore a m 2, è necessario che l’intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l’apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l’apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche.

Dimensioni

  • per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 x 35;
  • inoltre, per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 x 40, posto a cm 40 – 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 x 20;
  • per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori;
  • a cm 70 x 75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata

  • per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200;
  • per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

Velocità

Massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm-sec.

Comandi

Sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un’altezza compresa tra cm 70 e cm 110.

È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi

Gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche

La tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.);

  • tensione del circuito ausiliario: V 24;
  • interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA);
  • isolamenti in genere a norma CEI;
  • messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l’adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi

Devono essere del tipo «uomo presente» e protetti contro l’azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l’apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando;

  • i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata.

Sicurezze meccaniche

Devono essere garantite le seguenti caratteristiche:

a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed in particolare per traino:

  • a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.;
  • per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una K=10);
  • pignone cremagliera o simili K=2;
  • ad aderenza K=2;

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l’arresto del motore principale consentendo l’arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all’entrata in funzione del limitatore;

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Sicurezza anticaduta

Per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e-o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l’accesso o l’uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l’accesso o l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso

Lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall’apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previsti i seguenti sistemi di sicurezza:

  • anticesoiamento nel moto verso l’alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma;
  • sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
  • antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

Piattaforme elevatrici

Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di kg 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.

Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

14 – Autorimesse – Guida ai requisiti per accedere al Bonus Barriere architettoniche

 Autorimesse - Guida ai requisiti per accedere al Bonus Barriere architettoniche
Autorimesse – Guida ai requisiti per accedere al Bonus Barriere architettoniche

Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all’uso da parte della persona su sedia a ruote.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.

Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non è obbligatorio l’uso dell’ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all’8%.

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.

Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un «luogo sicuro statico», o una via di esodo accessibile.

Le rampe carrabili e-o pedonali devono essere dotate di corrimano.

Bonus Barriere Architettoniche: Cosa cambia dopo il 30/12/2023

Com’è noto il DL 212/2023 del 29 dicembre, Articolo 3, ha modificato le regole per usufruire del Bonus Barriere Architettoniche.

Vediamo in sintesi cosa cambia per tutti i lavori a partire dal 30/12/2023:

  • L’incentivo 75% è da ora limitato ad edifici esistenti in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano rivolti esclusivamente a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Si esclude quindi la sostituzione degli infissi.
  • Abrogato il C. 3 dell’Art. 119-ter. Significa che il bonus non spetta più ad interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad eliminare le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto rimpiazzato.
  • Si richiede espressamente di rispettare i requisiti di cui D.M. 14 Giugno 1989, n. 236, mediante asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
  • Non sono più ammesse le “opzioni alternative”, ossia lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Conclusioni della Guida interattiva ai requisiti per accedere al Bonus Barriere architettoniche

La nostra Guida interattiva ha lo scopo di chiarire i requisiti di accesso al Bonus Barriere architettoniche. Tuttavia molti sono i quesiti che i progettisti possono ancora dovere affrontare.

Ci sentiamo in conclusione di dare due consigli sugli strumenti da utilizzare.

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Il primo è quello di utilizzare un software completo e accurato per la redazione della pratica delle barriere architettoniche al fine di avere una check list completa degli effettivi requisiti da tenere sotto controllo.

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Il secondo è quello di continuare a essere aggiornati sul tema seguendo i webinar gratuiti di Logical Soft.

Head of Marketing and Communications.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e specializzata in Marketing alla SDA Bocconi.
Promuovo i software e i servizi Logical Soft dedicati ai professionisti dell’edilizia. Appassionata di sostenibilità, efficienza energetica e tecnologie di progettazione, curo il Focus dell’Edilizia, ricco di notizie, articoli tecnici e strumenti formativi per i professionisti del settore.

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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