Bonus Barriere Architettoniche 75% in condominio

Come accedere al Bonus Barriere architettoniche 75% quando si ristruttura un appartamento in un condominio? Requisiti, regole e documentazione per ristrutturare appartamenti, condomini e edifici pubblici con sconto in fattura e cessione del credito.

Bonus Barriere Architettoniche 75% in condominio
Bonus Barriere Architettoniche 75% in condominio

Posso accedere al Bonus Barriere architettoniche 75 anche se abito in un condominio?

Sì è possibile accedere al Bonus Barriere architettoniche anche per un solo appartamento situato nel condominio purché si rispettino le regole del DM 236/1989.

Significa quindi che devono essere valide le seguenti due condizioni:

  1. In primo luogo occorre abbattere o superare le barriere architettoniche che si incontrano dall’esterno dell’edificio fino al raggiungimento dell’appartamento;
  2. In secondo luogo anche all’interno dell’appartamento sito nel condominio devono essere effettuati degli interventi di ristrutturazione volti al superamento delle barriere.

Sottolineiamo che il massimale di intervento si riferisce sempre all’intero numero di unità presenti nel condominio. Il massimale per ogni appartamento è quindi valutato in funzione dei millesimi del singolo appartamento.

Come si usa il Bonus Barriere Architettoniche?

Devo rispettare i requisiti di visitabilità e accessibilità per il Bonus barriere architettoniche 75?

Quando si interviene su una unità immobiliare occorre rispettare i tre requisiti individuati dal DM 236/1989: adattabilità, visitabilità e accessibilità.

La adattabilità riguarda tipicamente le nuove costruzioni, nello specifico quando si prevedono i possibili interventi per adattare l’edificio.

Se invece si interviene ristrutturando un edificio esistente gli ambiti oggetto di valutazione sono accessibilità e visitabilità.

Per capire quale ambito perseguire occorre leggere l’art 3. del DM 236/1989 che tratta le regole delle destinazioni d’uso degli edifici. Vediamo in sintesi tre casi frequenti:

  1. Nel caso di una unità immobiliare sito in un condominio ad uso privato residenziale vige l’obbligo di visitabilità; ma gli spazi esterni devono essere accessibili.
  2. Se invece abbiamo a che fare con l’edilizia convenzionata gli obblighi da rispettare riguardano l’accessibilità di un numero limitato di appartamenti.
  3. Nel caso di edifici pubblici o privati ad uso pubblico gli obblighi riguardano ancora l’accessibilità.

Più in generale se si interviene su un edificio costruito prima del 1989 bisogna quantomeno rispettare i requisiti di visitabilità. Se si prevedono interventi che lo rendano accessibile bisogna rispettare quanto previsto dal DM 236/1989.

SCHEDULOG BARRIERE ARCHITETTONICHE è il software che redige la relazione obbligatoria per ristrutturazioni e nuove costruzioni

Nel caso di ristrutturazione di bagno di appartamento sito in condominio, posso accedere al Bonus barriere architettoniche anche se non c’è l’ascensore?

Per rispondere facciamo un esempio concreto. Prendiamo un’unità immobiliare al piano quinto di un condominio dove si intende ristrutturare il bagno per rendere visitabile e accessibile l’appartamento.

Va da sé che anche gli spazi esterni e l’accesso all’appartamento devono rispettare i requisiti previsti dal DM del 1989. Se non c’è l’ascensore e non è superato l’ostacolo delle scale l’intervento non rispetta l’accessibilità e la visitabilità come previsto dal DM 236/1989. Di conseguenza l’intervento non accede al Bonus Barriere Architettoniche 75%.

Asseverazione e visto di conformità sono sempre obbligatori?

Per il Bonus Barriere Architettoniche 75% asseverazione e visto di conformità sono necessari in base a quanto normato dall’art.121 della Legge 77/2020.

Se quindi si intende usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito (ancora possibile per il Bonus Barriere Architettoniche 75%) allora l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità sono necessari. È utile ribadire che l’asseverazione riferisce i massimali di spesa e il massimale di costo riferito a un computo metrico. Il Visto di conformità trasferisce il beneficio fiscale dal beneficiario diretto al cessionario o a chi ha applicato lo sconto in fattura.

Ricordiamo infine che per interventi in edilizia libera o lavori di importi inferiori ai € 10.000 non sussiste l’obbligo di asseverazione e visto di conformità come previsto dal DL176/2021 e poi confermato dalla Legge di Bilancio 2022.

In conclusione, asseverazione e visto di conformità continuano a seguire le regole previste dai bonus fiscali stabilite dalla normativa degli ultimi due anni.

Inoltre è sempre obbligatorio allegare la relazione sull’abbattimento o superamento delle Barriere architettoniche come previsto dal DM 236/1989, in ogni caso di intervento di ristrutturazione o nuova costruzione. Per ottenere la relazione consigliamo il software SCHEDULOG BARRIERE ARCHITETTONICHE con procedure guidate per ottenere la relazione obbligatoria.

Ottieni la relazione per il Bonus Barriere Architettoniche

Head of Marketing and Communications.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere e specializzata in Marketing alla SDA Bocconi.
Promuovo i software e i servizi Logical Soft dedicati ai professionisti dell’edilizia. Appassionata di sostenibilità, efficienza energetica e tecnologie di progettazione, curo il Focus dell’Edilizia, ricco di notizie, articoli tecnici e strumenti formativi per i professionisti del settore.

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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