Sconto in fattura al 75%

Come ottenere lo sconto in fattura al 75%? E quali bonus fiscali ammettono ancora lo sconto in fattura? Rivediamo le istruzioni alla luce delle recenti circolari dell’Agenzia delle entrate.

Sconto in fattura al 75%
Sconto in fattura al 75%

Sconto in fattura 75%: le novità introdotte dalle norme

Partiamo dalle novità normative del DL 11/2023 e della Legge 38/2023. Questa normative hanno radicalmente modificato l’applicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura tra febbraio e aprile di quest’anno.

Questi strumenti normativi hanno di fatto lasciato operativa l’applicazione degli strumenti fiscali di cessione del credito solo per le spese di interventi ‘già avviati’ alla data del 16 febbraio 2023 oppure per le spese correlabili ai seguenti bonus fiscali:

  • Bonus Barriere Architettoniche di cui all’art. 119-ter della L.77/2020 (detrazioni al 75%),
  • Superbonus di cui all’art. 119 della L.77/2020 per interventi su edifici danneggiati da sisma o da eventi meteorologici o per interventi su edifici del ‘terzo settore’ (detrazioni al 110% o 90%).

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

art. 2 della L.38/2023

Per approfondimenti sulle novità della L. 38/2023 leggi questo articolo.

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Circolare dell’Agenzia delle Entrate 17/E del 26 giugno 2023

A questa sintesi uniamo quanto riletto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/E del 26 giugno 2023:

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari

pag. 86 Circolare AdE 17/E del 2023

Abbiamo così un quadro sufficientemente preciso e direi non poco esteso di applicazione di questo vantaggio fiscale con aliquota di detrazione al 75%.

Ma come ottenere lo sconto in fattura al 75% per questi interventi?

L’applicazione dello sconto in fattura è regolamentata dall’art. 121 della L.77/2020 e dall’applicazione delle regole di asseverazione tecnica e visto di conformità. Introdotte dal ‘Decreto Antifrodi’ n.157 di novembre 2021 e poi confermate dalla Legge di Bilancio 2022.

Uniamo allora le regole dello sconto in fattura con il Bonus Barriere Architettoniche al 75% e mappiamo questi casi di interventi:

  1. in edilizia libera (ad. esempio sostituzione serramenti)
  2. di importo complessivo non superiore a 10.000 euro
  3. diversi dai casi 1. e 2.
Per ottenere lo sconto in fattura del 75%

Per i casi 1. e 2. non è prevista nè l’asseverazione di congruità delle spese nè il visto di conformità. Questo è quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 121 della L.77/2020:

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

comma 1-ter, art. 121 L.77/2020

Quando invece l’intervento riguarda le parti comuni o le parti private di un edificio ed è legato ad un titolo edilizio, oppure quando l’intervento prevede spese per importi complessivi maggiori di 10.000 euro è necessario redigere i seguenti documenti:

  • computo metrico asseverato (secondo i prezzari regionali, delle camere di commercio o DEI)
  • asseverazione di congruità delle spese
  • visto di conformità.
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Quali regole seguire per l’asseverazione tecnica?

E’ necessario seguire quanto disposto dal comma 13-bis dell’art. 119 della L.77/2020:

13 -bis L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022.

I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nelle more dell’adozione del predetto decreto dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

comma 13-bis art. 119 L.77/2020

Quindi l’asseverazione deve essere redatta a lavori eseguiti.

L’asseveratore deve disporre di un’assicurazione professionale dedicata?

Le disposizioni introdotte il 25 febbraio 2022 circa le assicurazioni professionali nell’ambito delle asseverazioni tecniche per l’accesso ai bonus fiscali prevedono:

[…] I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

comma 14 art. 119 L.77/2020

Ma la Circolare n.19/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022 riporta:

Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.

pag. 29 Circolare 19/E AdE

Quindi in sintesi la polizza assicurativa sembrerebbe non necessaria. L’esperienza però maturata con il servizio di CONSULENTE BONUS ci porta a rilevare che i commercialisti che appongono il visto di conformità e i controller fiscali incaricati di rilasciare 2nd opinion sulle pratiche di cessione del credito o sconto in fattura richiedono comunque l’assicurazione professionali ai soggetti asseveratori.

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Le fatture cosa devono contenere?

Le fatture dei fornitori, delle ditte o delle imprese, che svolgono attività per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, devono rispettare quanto disposto dalla normativa cogente sia per quanto riguarda l’applicazione dei contratti collettivi del settore edile sia per quanto riguarda l’applicazione della certificazione SOA.

Il rispetto dei contratti collettivi riguarda le opere con importo maggiore di 70.000 euro e tale riferimento va riportato sia nei contratti che nelle fatture. Il rispetto delle regole di certificazione SOA si applicano per importi di appalto maggiori di 516.000 euro.

Nelle fatture è bene ricordarsi di riportare quanto disposto dalla L. 449 del/1998 in termini di beni significativi e ambito di applicazione IVA al 10% o 22%, ma ovviamente per il tipo di intervento va valutata l’applicazione dell’IVA al 4%.

Infine nelle fatture va indicata l’applicazione dello sconto in fattura con il riferimento all’art. 121 della L.77/2020.

Come effettuare i pagamenti?

I pagamenti della quota parte di spesa non oggetto di sconto in fattura e quindi eccedente il vantaggio fiscale dovrà essere effettuata con bonifico ordinario.

Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali.
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