Nuovo Decreto Superbonus: le modifiche del DL 212/2023

Il 29 Dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 il nuovo D.L. 212/2023 rinominato “Decreto Salva Superbonus” che introduce importanti modifiche. Questa misura rappresenta la trentesima modifica all’apparato del Superbonus. Per poter quindi comprendere meglio la sua portata e le relative implicazioni, analizziamolo assieme.

Nuovo Decreto Superbonus: le modifiche del DL 212/2023
Nuovo Decreto Superbonus: le modifiche del DL 212/2023

Nuovo Decreto Superbonus: già pubblicato in G.U. ed in vigore

Il Decreto Legge n. 212 del 29 Dicembre 2023 è comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 ed è entrato in vigore dal 30 Dicembre 2023, ossia il canonico giorno successivo alla data di pubblicazione.

Reca il titolo: “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli Articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77“. Va sottolineato che il testo appena varato, oltre ad apporre l’ennesima modifica alla misura del Superbonus, varia anche il Bonus Barriere Architettoniche ed il meccanismo delle ormai famose “opzioni alternative”, ossia lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Inoltre il testo è attualmente oggetto di discussione in vista della sua conversione in Legge.

Partecipa all’evento del 15 gennaio e scopri le novità per i bonus 2024

La struttura del testo di Legge

Contrariamente alla tendenza di questo esecutivo di varare al contempo misure differenti, riguardanti gli argomenti più disparati e per questo definite dagli addetti ai lavori “Decreti Omnibus”, il nuovo Decreto Superbonus 212/2023 riguarda unicamente i bonus edilizi e si compone di soli 4 Articoli:

  • Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
  • Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
  • Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • Art. 4. Entrata in vigore

Decreto Superbonus: l’Art. 1

Il primo articolo è stato concepito per salvare i cantieri rimasti fermi a causa del blocco delle cessioni. Le detrazioni su cui si è esercitata l’opzione alternativa – sia essa lo sconto in fattura o la cessione del credito – sulla base del SAL, non saranno oggetto di recupero in caso di intervento non ultimato, ancorché la fattispecie comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento delle 2 classi energetiche.

Permane comunque la responsabilità solidale in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Vengono quindi salvati quei SAL almeno del 30% che non proseguiranno i lavori.

Il contributo per i redditi più bassi

Sempre nell’Art. 1, ma al Comma 2, si stabilisce che ai proprietari di U.I. in contesto condominiale:

  • con reddito di riferimento non superiore ad € 15.000 (ex Art. 119, C. 8-bis .1, del Decreto Rilancio);
  • sulle spese sostenute dal 01/01/2024 al 31/10/2024 in relazione ad interventi, che entro il 31/12/2023 abbiano raggiunto un SAL non inferiore al 60%

sia elargito un contributo di ammontare non specificato ma di cui si ha solo contezza che sarà erogato dall’AdE. Questo nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri e modalità determinati con Decreto del MEF da adottarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente Decreto.

Resta inteso che detto contributo non concorrerà quindi alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Decreto Superbonus: l’Art. 2 e le opzioni alternative

Dall’entrata in vigore del nuovo Decreto Superbonus (30/12/2023) una delle modifiche estende l’esclusione della possibilità di cessione del credito d’imposta per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone sismiche 1-2-3 anche ai piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il titolo abilitativo.

Inoltre, chi usufruisse dei benefici concessi ex Art. 119 C. 8-ter del D.L. 34/2020, per le spese su interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, è tenuto a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto  dei benefici, un contratto assicurativo a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi a livello nazionale.

Le modalità attuative compariranno a breve su un apposito Decreto interministeriale, varato sia dal Ministro dell’Economia e Finanze, sia dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il chiarimento del Commissario Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016

In merito agli incentivi per le zone colpite dal Sisma così si è espresso il Commissario straordinario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Nella sua nota tecnica specifica:

“Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”.

Gratis per te: Testo coordinato Superbonus, Bonus ordinari e cessione del credito 2024

Decreto Superbonus: l’Art. 3 e le modifiche per le barriere architettoniche

Vi abbiamo già parlato ampiamente del Bonus Barriere Architettoniche del 75% ed abbiamo creato una comoda guida interattiva ai suoi requisiti, infine ci siamo soffermati sui casi di abbattimento delle barriere architettoniche in contesto condominiale.

È proprio questo Art. 3, infatti, a modificare radicalmente l’impianto del Bonus 75% previsto ex Art. 119-ter del Decreto Rilancio.

Le principali modifiche introdotte dal nuovo “Decreto Salva Superbonus” sono:

  • Il bonus 75% è da ora limitato ad edifici esistenti in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano rivolti esclusivamente a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Esclusa quindi la sostituzione degli infissi.
  • Abrogato il C. 3 dell’Art. 119-ter, quindi il bonus non spetterà più ad interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad eliminare le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto rimpiazzato.
  • È da ora previsto espressamente il rispetto dei requisiti di cui D.M. 14 Giugno 1989, n. 236, mediante asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Decreto Superbonus: l’Art. 3 e le opzioni alternative sul Bonus 75%

Si prevede, infatti, che le disposizioni di cui al C. 1 dell’Art. 2 del D.L. 11/2023 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo, sostenute successivamente al 31 Dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione ad interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa.
  • Persone fisiche, in relazione ad interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari. Questo a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 €. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex Art. 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104.

Oltre a quanto sopra elencato, le modifiche introdotte dal nuovo Decreto Superbonus prevedono, inoltre, che le disposizioni ex Art. 119-ter del D.L. 34/2020 ed ex Art. 2 C. 1-bis del D.L. 11/2023, in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. 212/2023, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente Decreto:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Tutta la formazione gratuita che vuoi su Superbonus e bonus ordinari

Si allega la nota di chiarimento Superbonus del Commissario Guido Castelli.

Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
Leggi il profilo completo