EPBD IV: come cambia l’APE con la Direttiva Case Green

Lo scorso 12 aprile è stata ratificata in via definitiva la Nuova Direttiva EPBD IV “Case Green” sulla prestazione energetica degli edifici. Tra le novità della Direttiva spiccano le nuove modalità di calcolo delle prestazioni e le regole che disciplinano la certificazione energetica ed il progetto degli edifici. Vediamo in dettaglio come cambia l’APE a seguito della EPBD IV.

EPBD IV: come cambia l'APE con la Direttiva Case Green
EPBD IV: come cambia l’APE con la Direttiva Case Green

EPBD IV: gli obiettivi della Direttiva “Case Green”

Abbiamo già trattato con una Guida dedicata la nuova Direttiva “Case Green” approvata, dove si sono analizzate le finalità della EPBD IV, trattando nello specifico le necessità dell’Unione Europea, che sono riassumibili nei seguenti macro-obiettivi:

  • conseguire la neutralità climatica entro il 2050,
  • incentivare l’autoproduzione da fonti rinnovabili,
  • riqualificare il patrimonio immobiliare energivoro,
  • introdurre soglie minime prestazionali per gli edifici.
Tutti gli obiettivi di efficienza energetica della nuova EPBD IV

Nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche

È quindi chiaro che per ottenere i risultati sopra elencati, sia necessario introdurre nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e variare di conseguenza anche le regole che disciplinano la progettazione e la certificazione energetica.

Questo significa che dovranno essere introdotti sia una nuova Relazione Energetica di Progetto (ex L.10/91 e s.m.i.), sia un nuovo approccio metodologico per redigere gli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

Il nuovo APE, uguale in tutta l’Unione Europea

Secondo la nuova Direttiva, gli APE si baseranno su un modello comune a tutte le Nazioni UE.
Questo ovviamente è stato fatto per conseguire un’uniformità dei criteri di rating (le classi energetiche) ed anche per instillare la medesima consapevolezza nei cittadini europei sulla tematica del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni inquinanti (e climalteranti).
Per rendere inoltre più agevoli i finanziamenti erogati in Unione Europea, al fine di effettuare operazioni di miglioramento energetico degli immobili, gli Stati membri istituiranno banche dati nazionali per gli APE, che consentano di raccogliere e raggruppare anche i dati dai Passaporti di Ristrutturazione degli Edifici in un Registro Digitale degli Edifici.

Il Passaporto di Ristrutturazione

Il passaporto di ristrutturazione è un documento che fornisce una sorta di “tabella di marcia” per la ristrutturazione di un determinato edificio. Essa consta di varie fasi di intervento, che ne miglioreranno sensibilmente – in modo graduale – la prestazione energetica.

Il Passaporto di Ristrutturazione rispetta i seguenti requisiti:

  1. è rilasciato da un esperto qualificato e certificato, previa visita in loco
  2. comprende una tabella di marcia di ristrutturazione, che stabilisce quindi una sequenza di fasi di ristrutturazione che si integrano l’una all’altra, ai fini della trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni (entro il 2050)
  3. indica i benefici attesi, in termini di risparmio energetico, i risparmi sulle bollette e quantifica la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi, in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici
  4. contiene infine anche informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario e tecnico.

EPBD IV: i tipi di ristrutturazione previsti

Ristrutturazione profonda

Ristrutturazione che trasforma un edificio o un’unità immobiliare:

  1. entro il 1° Gennaio 2030, in un edificio a energia quasi zero (NZEB);
  2. dal 1° Gennaio 2030, in un edificio a zero emissioni (ZEMB).

Ristrutturazione profonda per fasi

È una ristrutturazione profonda che viene però effettuata in più fasi, secondo le indicazioni del Passaporto di Ristrutturazione.

Ristrutturazione importante

Ristrutturazione di un edificio quando:
a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato;

oppure

b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio. Nella Ristrutturazione importante gli Stati membri possono quindi scegliere di applicare l’opzione a) o b)

EPBD IV: calcoli più accurati ed attendibili grazie al metodo dinamico orario

Circa la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici da adottare (Art.4), all’Allegato 1 della Direttiva si indica il calcolo dinamico orario ex UNI 52016 come strumento indispensabile per simulare le prestazioni energetiche reali degli edifici.

EPBD IV: le classi energetiche, gli orizzonti temporali e le esclusioni

Entro il 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare nella Classe E per arrivare gradualmente ad essere edifici ad emissioni zero (ZEMB) nel 2050.

Sono escluse dal provvedimento:

  • le case vacanza (seconde case),
  • i palazzi storici e gli edifici vincolati,
  • le chiese e gli edifici per il culto,
  • le abitazioni indipendenti con sup. < 50mq.
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EPBD IV: cosa cambierà nell’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rivestirà particolare importanza dopo la Direttiva EPBD IV Case Green poiché avrà il compito di fotografare lo “stato di salute” energetico dell’edificio.

Al suo interno saranno inserite alcune nuove informazioni, tra cui:

  • il Passaporto di Ristrutturazione
  • sensori di monitoraggio dei livelli di qualità ambientale interna
  • comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità ambientale interna
  • l’eventuale presenza di sistemi di automazione e controllo dell’edificio;
  • l’eventuale presenza di recupero del calore dalle acque reflue;
  • la ventilazione ed il raffrescamento;
  • le soluzioni intelligenti adottate e le particolari caratteristiche architettoniche;
  • il numero dei punti di ricarica dei veicoli.

EPBD IV: la Classe A0 e la Classe A+

Gli Stati membri che a 24 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva, designano già gli Edifici a Emissioni Zero (ZEMB) come A0, potranno continuare ad utilizzare tale dizione al posto della Classe A.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da A ad F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori tra le classi di prestazione energetica.

Infine, gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A+ corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20 % rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.

EPBD IV: quando andrà redatto l’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere quindi prodotto nei seguenti casi di edifici o unità immobiliari:

  • di nuova costruzione
  • che abbiano subito una ristrutturazione importante
  • che siano venduti o locati a un nuovo inquilino o per i quali viene rinnovato un contratto di affitto
  • esistenti di proprietà o occupati da enti pubblici.

EPBD IV: il nuovo template dell’APE ed i suoi elementi

L’Allegato 5 della Direttiva riporta il template del nuovo APE.

Esso dovrà indicare:

  1. la classe di prestazione energetica;
  2. il consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(mq∙a);
  3. il consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/( mq∙a);
  4. l’energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
  5. le emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(mq∙a) ed il valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Nell’APE dovranno inoltre essere mostrati i seguenti elementi:

  1. il consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh o MWh;
  2. la produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh; il principale vettore energetico ed il tipo di fonte energetica rinnovabile utilizzati;
  3. il fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(mq∙a);
  4. se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
  5. se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio è in grado di funzionare a temperature basse o più efficienti (sì/no);
  6. informazioni di contatto dello sportello unico di pertinenza territoriale, per una consulenza in materia di ristrutturazione.

EPBD IV: ulteriori indicatori che potrebbero comparire nell’APE

Infine, il nuovo APE potrà anche includere i seguenti indicatori:

  1. consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, ACS, VMC ed illuminazione incorporata;
  2. classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
  3. informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
  4. indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
  5. valore di trasmittanza UM medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
  6. valore di trasmittanza UM medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
  7. tipologia dell’elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);
  8. risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
  9. eventuale presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
  10. eventuale presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
  11. numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
  12. presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
  13. vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria, se del caso;
  14. possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con
    regolazioni di temperatura più efficienti;
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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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