Superbonus e Decreto Semplificazioni: con la conversione in Legge del 28 luglio 2021, il Decreto Semplificazioni – bis è in vigore. L’obiettivo è un Superbonus semplificato e che, in realtà, risulta anche potenziato, a partire dalla nuova CILA. Vediamo quindi cosa è cambiato con la conversione in legge.
Superbonus e Decreto Semplificazioni: CILA e conformità edilizia
Iniziamo con la più importante delle semplificazioni. Ci riferiamo alla conformità edilizia ed al titolo abilitativo per gli interventi da Superbonus: la CILA.
La maggior parte degli interventi che accedono al Superbonus potranno essere presentati con una CILA, vale a dire la comunicazione di inizio lavori asseverata. Anche per gli interventi strutturali non è più richiesta la SCIA ma è, appunto, sufficiente la CILA. Restano comunque esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Il nuovo comma 13-ter indica poi che la decadenza del vantaggio fiscale è legata solo alla presentazione ed alla correttezza della CILA e delle Asseverazioni del comma 14 della L.77/2020.
Legge Rilancio e Decreto Semplificazioni: i testi a confronto
Ecco i due articoli a confronto: a sinistra l’attuale articolo della Legge Rilancio; a destra l’articolo come modificato dalla conversione in Legge del Decreto Semplificazioni:
CILA per tutte le attività
Anche gli interventi in edilizia libera rientrano ora nella CILA per Superbonus. Ad esempio la sola sostituzione del generatore prima non richiedeva alcun titolo edilizio. Ora, se per questo intervento si richiede la detrazione del 110%, occorre una CILA con una semplice descrizione. Le varianti in corso d’opera si inseriscono a fine lavori e integrano la CILA per Superbonus già presentata.
Vediamo come il Decreto Semplificazioni ha integrato l’art. 119 della L. 77/2020:
Superbonus e Decreto Semplificazioni: ammesse nuove categorie catastali
Più che una novità questa è una vera e propria rivoluzione: anche gli ospedali e le case di cura sono ammessi al Superbonus 110. Ma c’è un altro aspetto essenziale e riguarda i massimali. Per le nuove categorie catastali ammesse al Superbonus, il massimale di spesa è ponderato sulla superficie dell’immobile oggetto dei lavori.
Vediamo in dettaglio la novità per Superbonus e Decreto Semplificazioni:
Superbonus per attività non lucrative, ospedali e case di cura
Veniamo ora a un’altra grande novità del Superbonus e Decreto Semplificazioni: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La lettera d-bis del comma 9 dell’art. 119 della Legge Rilancio infatti indica:
Riassumendo, le nuove categorie catastali ammesse sono:
B/2 – Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro).
D/4 – Case di cura ed ospedali (con fine di lucro).
Come calcolare il massimale di spesa per questi soggetti e questi immobili?
Vediamo di seguito come si calcola il tetto di spesa per le attività non lucrative, le case di cura e gli ospedali. Innanzitutto si considera il massimale di spesa previsto per i diversi interventi e lo si pondera con la superficie media per unità abitativa immobiliare.
Prendiamo come esempio un intervento di miglioramento sismico con massimale di spesa 96.000 euro/u.i.. Consideriamo quindi come superficie media per unità immobiliare 106,2 m² (fonte: Osservatorio Immobiliare 2020, Mercato di compravendita). Per una casa di cura in categoria catastale B/2 con superficie complessiva di 1.000 m² si ha di conseguenza un massimale di 96.000 euro x (1.000 / 106,2) = 903.954,8 euro.
Cappotto e cordolo sottotetto: non variano altezza e volume
Nella conversione in legge del Decreto Semplificazioni arriva un’importante precisazione.
La realizzazione del cappotto per l’isolamento termico e del cordolo sommitale per il miglioramento sismico non costituiscono elementi di variazione alla volumetria o all’altezza dell’edificio. Si tratta di una notevole semplificazione nella gestione delle distanze minime tra edifici e degli altri vincoli tecnico-urbanistici.
Ecco cosa dice il Decreto Semplificazioni:
Nuovi termini per il cambio residenza
Anche per il mercato immobiliare c’è una nuova opportunità grazie al Superbonus e Decreto Semplificazioni. Il tema è quello dell’imposta di registro in termine fisso al 2% per l’acquisto della prima casa.
Questa agevolazione è normata dal DPR n. 131 del 1986 e prevede che l’imposta di registro sia a valore ridotto se l’acquirente sposta la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato entro 18 mesi.
Il Decreto Semplificazioni porta a 30 mesi il tempo per trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’edificio oggetto di riqualificazione energetica.
Lo stesso slittamento temporale a 30 mesi viene introdotto per l’alienazione degli immobili. Se le imprese intervengono con demolizione e ricostruzione su un edificio per migliorarne la sicurezza antisismica, hanno ora 30 mesi per dare luogo al ‘Bonus acquisto case antisismiche’.
Vediamo cosa dice il testo:
Barriere architettoniche
In caso di interventi di miglioramento sismico e di consolidamento statico è ora possibile applicare l’aliquota del 110% di detrazione alle spese necessarie per eliminare le barriere architettoniche.
Al comma 4 dell’art. 119 della Legge Rilancio è aggiunta la frase:
Nello specifico la lettera e dell’art. 16-bis comma 1 il TUIR del 1986 prevede:
TERMOLOG Superbonus e TRAVILOG Sismabonus sono i software che guidano professionisti e imprese in tutte le fasi degli interventi con i bonus fiscali. Puoi usarli per lo studio di fattibilità, la valutazione degli interventi migliorativi, fino alla consegna delle pratiche. In un unico flusso di lavoro puoi inoltre ottenere il computo metrico e asseverare la congruità dei prezzi con i listini DEI e infine calcolare correttamente la parcella per il Superbonus.
Ingegnere civile dedicato al calcolo strutturale, svolge l’attività di analista strutturale per lo sviluppo di codici di calcolo strutturali. Leggi il profilo completo