Sicurezza sul lavoro: dai bonus fiscali al cantiere

I nuovissimi bonus fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2020 sono un importante volano alle attività nel settore edile: il sistema degli incentivi rende più accessibile a tutti una spesa che altrimenti sarebbe difficilmente sostenibile.

Indice dei contenuti mostra

I bonus fiscali rilanciano i cantieri edili: come garantire la sicurezza dei lavoratori?

Si pensi ad esempio agli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro e dell’impianto: qualsiasi proprietario è interessato a trovarsi una bolletta energetica più leggera, ma solo un incentivo fiscale importante come l’Ecobonus può rendere attualizzabile un investimento iniziale significativo. Allo stesso modo il tema della prevenzione in caso di evento sismico diventa concreto grazie al Sismabonus: sono incentivati interventi sulle strutture esistenti per rendere più sicure le nostre abitazioni e per incrementarne il valore di mercato.

Guardiamo quindi con grande interesse all’avvio di  nuovi cantieri edili per opere su edifici esistenti e nello stesso tempo non trascuriamo l’importanza che deve avere la tutela e la sicurezza di chi vi opera.

  • Come garantire che le attività siano svolte in sicurezza?
  • Quali strumenti adottare e quali documenti devono essere redatti?

I bonus fiscali promuovono attività con una spesa molto variabile: può trattarsi di opere che interessano la facciata di interi condomini o la semplice sostituzione di serramenti. L’entità dei lavori incide sul metodo per pianificare la sicurezza in cantiere?  Quale piano di sicurezza deve essere compilato, con quali contenuti e da quale soggetto?

Questo focus si propone come una guida alla scelta del piani di sicurezza da redigere, rispondendo ad alcuni dei quesiti più comuni soprattutto per opere di riqualificazione energetica e strutturale degli edifici promossi dai bonus fiscali. Si propone inoltre un esempio di redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento svolto molto rapidamente con il WIZARD di SCHEDULOG, l’innovativo strumento per la compilazione di PSC studiato in modo particolare per interventi su edifici esistenti. Scegli il tipo di intervento, SCHEDULOG crea il piano di sicurezza necessario, completo dell’organigramma di cantiere e dell’elenco delle lavorazioni.


resta aggiornato sul progetto della sicurezza in cantiere

Pianifica la sicurezza nei cantieri edili con SCHEDULOG

Quali piani di sicurezza nei cantieri edili?

Il Titolo IV del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) stabilisce responsabilità e sanzioni per ciascuna delle figure deputate alla gestione della sicurezza nei cantieri edili quali il committente o i coordinatori della sicurezza.
Per questi soggetti la responsabilità principale è la redazione di relazioni tecniche (detti Piani) dove si riassume la valutazione dei rischi condotta e si definiscono le misure preventive e protettive in grado di risolverli o quantomeno attenuarli.
I principali piani di sicurezza che interessano i cantieri temporanei e mobili sono:

  • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) – art. 89 comma 1 e art. 96 comma 1 T.U. 81/08
    È il documento che sintetizza l’organizzazione della sicurezza di un’impresa che si trova ad operare in uno specifico cantiere. Nel POS si definiscono le figure coinvolte in cantiere (datore di lavoro, dipendenti, lavoratori autonomi) e le relative mansioni; vengono specificate le macchine e le attrezzature utilizzate ed infine sono descritte le attività svolte con particolare riguardo ai turni, alle procedure ed alle misure preventive stabilite per ridurre al minimo tutti i rischi rilevati.
  • PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) – art 100 T.U. 81/08
    È il documento deputato alla gestione della sicurezza per i rischi derivanti dall’interferenza di più imprese che operano durante l’intera vita del cantiere. Nel PSC vengono definite tutte le figure con responsabilità in termini di sicurezza e le imprese/lavoratori autonomi coinvolti. Una parte importante del piano è dedicata a come si organizza l’area di cantiere, alle misure preventive e protettive per ridurre i rischi legati a fattori esterni all’area di cantiere (linee aeree, sottoservizi, presenza di scuole, ospedali, ecc..) ed alle procedure di coordinamento di apprestamenti utilizzati da più soggetti. Il PSC elenca tutte le attività svolte in cantiere dandone una cadenza anche temporale e stabilisce le misure di sicurezza nei confronti di possibili interferenze tra le attività svolte da diversi soggetti. Il piano di sicurezza e coordinamento è corredato da tavole esplicative di progetto e dalla stima dei costi della sicurezza.
  • PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA (PSS) – Allegato XV T.U. 81/08
    Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza, ed integra le informazioni contenute nel POS. Il T.U. 81/08 definisce i contenuti minimi di questo documento ma non ne fissa l’obbligatorietà che invece è definita nelle norme che regolano i contratti pubblici. Il D. Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) attualmente vigente,a differenza dei provvedimenti riguardanti i contratti pubblici che lo hanno preceduto, non prevede l’obbligo di redazione del PSS. Il PSS può comunque essere richiesto dal committente  quando non obbligatorio il PSC, ma non è giuridicamente un obbligo.
  • DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) – Art 26 comma 1 T.U.81/08
    Il DUVRI tratta l’analisi dei rischi da interferenza tra l’attività che si sta svolgendo in un determinato luogo di lavoro e le attività che un’ impresa esegue nella stessa sede. Il TU 81/08 all’art. 26 sancisce che il datore di lavoro, in caso di affidamento di opere, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, fornisce ai soggetti coinvolti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di sicurezza adottate in relazione alla propria attività. Si tratta di tutte quelle opere che generalmente vengono svolte all’interno delle aziende: pulizie dei locali, servizi di manutenzione agli impianti, servizi di manutenzione alle attrezzature e ai macchinari ecc…
In base alle attività di cantiere SCHEDULOG definisce le misure di prevenzione attingendo a un ampio archivio di rischi precompilati

Quando è obbligatorio il POS di cantiere e chi lo redige?

Il Piano Operativo di Sicurezza è sempre obbligatorio e deve essere redatto per ogni cantiere edile dal Datore di Lavoro di ciascuna delle imprese esecutrici presenti. Per cantieri con più imprese saranno dunque redatti più POS: uno per ciascuna di esse. I POS devono essere coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) trasmesso dall’impresa affidataria.

POS: qualche domanda per approfondire

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza è per definizione un documento che i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici redigono in riferimento al singolo cantiere a tutela dei dipendenti (art. 17 comma 1 lettera a); i lavoratori autonomi non avendo questa struttura non hanno l’obbligo di redigere il POS. Essi però sono comunque obbligati a rispettare l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 relativo alle attività affidate in appalto e quindi a fornire informazioni sui rischi che nello svolgimento delle loro mansioni possono eventualmente portare in cantiere e che possono interferire con l’attività degli altri soggetti.

Se un’impresa esecutrice subappalta parte dei lavori ad un’altra impresa, quest’ultima è tenuta a redigere il POS?

Tutte le imprese coinvolte nelle attività di cantiere sono tenute a redigere il POS, quindi anche quelle a cui sono stati affidate opere in subappalto da un’altra impresa. Se invece parte delle attività è subalpatata ad un lavoratore autonomo, quest’ultimo non sarà tenuto a redigere il Piano Operativo di Sicurezza.

Nel caso venga richiesto di redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza (PSS) è obbligatorio redigere anche il POS?

No. Il Piano Sostitutivo della Sicurezza  integra tutte le informazioni contenute nel POS per uno specifico cantiere ed è quindi ad esso sostitutivo. Per l’obbligatorietà del PSS si veda il paragrafo precedente.

Analisi di rischio derivante da esposizione a rumore nel POS – Valutazione condotta con SCHEDULOG
Analisi di rischio derivante da esposizione alle vibrazioni nel POS – Valutazione condotta con SCHEDULOG

In un cantiere edile quando è obbligatorio il PSC e chi lo redige?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese anche non contemporaneamente, sia in caso di lavori pubblici che privati ed indipendentemente dalla durata del cantiere o dall’importo delle opere.
Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP); in caso di opere private non soggette a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Il CSP ed il CSE sono nominati direttamente dal Committente o dal Responsabile dei lavori.

PSC: qualche domanda per approfondire

Se deve essere avviato un cantiere dove operano più imprese per opere private con importo dei lavori contenuto (minore di 100.000), è obbligatorio redigere il PSC?

art. 90 commi 11 del TU 81/2008

La disposizione di cui al comma 3 non si applica ad opere private non soggetti a permesso di costruire in basealla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore in fase di esecuzione.

Qualora in cantiere operino più imprese, è sempre necessario redigere il PSC; l’art. 90 comma 11 specifica però che per opere private non soggette a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, il PSC può essere redatto in fase di esecuzione (dal CSE) invece che in fase di progettazione (dal CSP). Se si tratta invece di appalti pubblici o di opere che richiedono il permesso di costruire o di opere con importo superiore a 100.000 euro è obbligatorio redigere il PSC in fase di progettazione.

Se in un cantiere opera un’unica impresa, deve essere considerata anche l’azienda nominata per l’installazione del ponteggio ai fini della redazione del PSC?

Certamente. Se viene nominata una seconda impresa a cui viene affidato il solo compito di installare il ponteggio, si potrebbe configurare proprio il caso di presenza non contemporanea di più imprese e quindi si ha l’obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza e di redazione del PSC.
Se però in cantiere opera esclusivamente un lavoratore autonomo, allora l’azienda che si occupa di montare e smontare il ponteggio risulterà essere l’unica impresa e, a rigore, non è necessario redigere il PSC (dovrà naturalmente essere comunque redatto il Pi.M.U.S). Si rimanda però al quesito precedente riguardo all’opportunità di nominare comunque un coordinatore per la sicurezza.

PSC: come ci si comporta con i lavoratori autonomi?

In caso di ristrutturazione edilizia in cui sono presenti in cantiere più lavoratori autonomi, deve essere redatto il PSC?

art. 90 commi 3 e 4 del TU 81/2008

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

Per il Committente sussiste dunque l’obbligo di nomina del Coordinatore per la sicurezza solo in presenza di più imprese, senza far esplicito riferimento alla presenza contemporanea di più lavoratori autonomi. La nomina del CSP e/o del CSE implica naturalmente le responsabilità facenti loro capo tra cui proprio la redazione del PSC. Si sottolinea però come in altri punti del TU 81/2008 al lavoratore autonomo vengano attribuiti in materia di sicurezza gli stessi obblighi attribuiti alle imprese esecutrici, quasi a volerne equiparare le figure seppur si tratti di soggetti differenti; il fatto che nei commi sopra riportati non vengano invece citati anche i lavoratori autonomi potrebbe far pensare ad una ‘dimenticanza’ normativa.
Il TU 81/2008 obbliga per esempio questi ultimi ad adeguarsi ai fini della sicurezza alle indicazioni fornite dal coordinatore in fase di esecuzione delle attività (art. 94); sono soggetti a verifica tecnico- professionale da parte del Committente (art. 90 comma 9 lettera a), sono sottoposti a controllo da parte del CSE (art. 92 comma 1 lettera a) e infine sono destinatari di sanzioni specifiche (art. 160).
Se ne deduce che giuridicamente non sussiste l’obbligo da parte del committente di nominare un coordinatore e quindi di far redigere un PSC se in cantiere sono presenti solo più lavoratori autonomi. È però bene precisare che seppur non ci sia un obbligo formale, è comunque opportuno equiparare, ai fini della applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza in cantiere, i lavoratori autonomi alle imprese in coerenza con i principi esposti in modo chiaro nell’intero Testo Unico. Inoltre si ricorda che il Committente resta il responsabile principale in caso di infortunio di un lavoratore autonomo a causa dell’interferenza con l’attività di un altro lavoratore autonomo (si veda a tal proposito la sentenza n. 1770 del 16/1/2009 della Sez. IV della Corte di Cassazione Penale).

Se un’impresa subappalta parte dei lavori di ristrutturazione ad un lavoratore autonomo o ad un’altra impresa è necessario redigere il PSC?

Nel caso l’impresa affidataria subappalti ad un lavoratore autonomo alcune attività, non sarà necessario redigere il PSC, diversamente se subappalta ad una o più imprese il PSC dovrà essere redatto.

Il PSC di SCHEDULOG include l’organigramma di cantiere e il GANTT per coordinare le attività interferenti

Quando è obbligatorio il DUVRI per pianificare la sicurezza e chi lo redige?

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti deve essere redatto ogni qual volta il datore di lavoro di un’azienda affidi lavori o servizi ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa. In questi casi il datore di lavoro è obbligato ad informare i soggetti che operano all’interno della propria azienda di tutti i rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di sicurezza da adottare. Nello stesso tempo il datore di lavoro dell’impresa affidataria esplicita i rischi specifici della propria attività. Il DUVRI si presenta dunque come un documento che formalizza l’attività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte per eliminare o ridurre i possibili rischi legati all’interferenza delle diverse attività.
Il DUVRI è elaborato a cura del datore di lavoro committente.

Se si compila il DUVRI è necessario redigere anche il PSC?

I due documenti sono trattati nel Testo Unico sulla Sicurezza 81/08 in punti diversi ed in riferimento ad ambiti di lavoro differenti. Il DUVRI è introdotto nel Titolo 1 che si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro in genere; il PSC invece è strettamente connesso ad opere edili e di ingegneria civile e viene trattato nel Titolo IV. Se è vero che entrambi sintetizzano l’analisi dei rischi derivanti da interferenza, il PSC tratta i soli rischi che si presentano nelle attività di un cantiere edile per la presenza di più imprese. Il DUVRI invece tratta i rischi derivanti dall’interferenza tra l’ attività dell’azienda committente, ovvero quella in cui verranno svolti i lavori affidati, e l’impresa con cui si è stipulato il contratto d’appalto. Il DUVRI segue dunque la logica del Piano di Sicurezza e Coordinamento ma applicato ad un ambito di lavoro generico e diverso da quello di cantiere. Quindi l’uno esclude l’altro.

Può altresì capitare che i due documenti siano compresenti: è il caso in cui più imprese siano chiamate a svolgere opere edili all’interno di una reltà produttiva (un’industria per esempio) che deve rimanere operativa. Il Coordinatore per la sicurezza è tenuto a redigere il PSC per trattare i rischi interferenti durante le attività edili, mentre il Datore di lavoro redige il DUVRI contenente i rischi legati all’ambiente di lavoro aziendale. È naturale che entrambi i documenti tengano in debita considerazione quanto esposto nell’altro.

Il DUVRI può invece non essere redatto se l’azienda all’interno della quale vengono svolte le attività oggetto di appalto è essa stessa operativa nel cantiere: i rischi legati alla propria attività sono già inclusi nel PSC che di fatto assolve anche ai compiti deputati al DUVRI.

Piani di sicurezza in sintesi

A maggior chiarezza, si riporta una tabella riassuntiva degli obblighi di redazione dei piani di sicurezza, coerentemente con quanto esposto nel FOCUS.

Obblighi di redazione dei piani di sicurezza

Un esempio di PSC con il WIZARD di SCHEDULOG

Si propone un esempio di redazione di PSC per un intervento di riqualificazione energetica di un edificio.
L’opera prevede la posa di cappotto esterno sulle pareti di facciata e la sostituzione dei serramenti per un edificio residenziale.
Per la redazione del piano di sicurezza viene utilizzato il WIZARD di SCHEDULOG, uno strumento innovativo che riduce drasticamente i tempi di compilazione dei piani: è sufficiente scegliere il tipo di intervento e stabilire le attività che si intende eseguire in cantiere; SCHEDULOG compila automaticamente il piano di sicurezza corretto (POS o PSC) completo dell’analisi dei rischi dell’area di cantiere e dell’elenco delle attività da svolgere.

Un esempio di PSC con il Wizard di SCHEDULOG

Resta aggiornato sul progetto della sicurezza in cantiere

Ingegnere per l’Ambiente ed il Territorio, con specializzazione in Geotecnica e Difesa del Territorio e svolgo attività professionale presso la software house Logical Soft.
Leggi il profilo completo