Patente a Punti nei cantieri: come funziona

Arriva la cosiddetta “Patente a Punti” per incentivare le imprese edili ad operare nel più totale rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, ossia i cantieri temporanei e mobili. Al fine di arginare la piaga degli infortuni sul lavoro, il Decreto PNRR 2024 introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Patente a Punti nei cantieri: come funziona
Patente a Punti nei cantieri: come funziona

Patente a Punti nei cantieri: cosa cambierà

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto PNRR 2024, seguita dalla sua approvazione parlamentare, definirà quindi i dettagli di una nuova misura normativa estremamente rilevante.

Tuttavia, la bozza del Decreto Legge, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 Febbraio 2024, anticipa l’obbligo di una sorta di “Patente a Punti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili ex Art. 89, C. 1, Lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Implementazione e scadenze

L’attuale versione dell’Art. 32 del nuovo Decreto Legge prevede la sostituzione dell’art. 27 del TUSL con un nuovo articolo sul “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti“. Questo implicherà l’introduzione dell’obbligo della Patente a partire dall’1 Ottobre 2024.

Le informazioni sui Punti saranno gestite tramite una sezione dedicata sul portale nazionale del sommerso. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali definirà quindi le modalità di richiesta ed i contenuti informativi della Patente attraverso un Decreto dedicato.

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I requisiti per il rilascio della Patente a punti per i cantieri

La Patente sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti dall’Art. 37 del TUSL per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa;
  • Adempimento degli obblighi formativi per i lavoratori autonomi;
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Fino al rilascio ufficiale della Patente, sarà consentito lo svolgimento delle attività previste dal Titolo IV del TUSL per i cantieri temporanei e mobili, salvo diverse comunicazioni dall’Ispettorato del Lavoro.

La dotazione iniziale e la decurtazione

La Patente a Punti introdotta dal Decreto PNRR 2024 prevede un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente subisce poi le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Patente a Punti nei cantieri: la decurtazione dei punti e le violazioni

In caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I al TUSL, si ha una decurtazione di 10 crediti.

Quali violazioni comportano la decurtazione dei punti

Elenchiamo di seguito le violazioni che comportano una decurtazione di punti sulla patente inerenti attività di cantieri e non solo:

  • mancata elaborazione del DVR;
  • mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
  • assenza di formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • mancata elaborazione del POS;
  • nessuna fornitura del DPI contro le cadute dall’alto;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Quanti punti sono decurtati?

In caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI al TUSL, si ha una decurtazione di 7 crediti.

Questi rischi includono, tra gli altri, lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 mt. o di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 mt., lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo e lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate.

In caso di provvedimenti sanzionatori di cui all’Art. 3, Comma 3 e seguenti, del Decreto-Legge 22 Febbraio 2002, n. 12 convertito dalla Legge 23 Aprile 2002, n. 73, si ha una decurtazione di 5 crediti.

Questi provvedimenti riguardano infatti l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

In caso di riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro, si ha la seguente decurtazione dei crediti:

  • morte: decurtazione di 20 crediti;
  • inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: decurtazione di 15 crediti;
  • inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 gg: decurtazione di 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce quindi i criteri, le procedure ed i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati.

Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Come reintegrare i crediti

La possibilità di reintegrare i crediti decurtati è prevista per coloro nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti disciplinari. Questo avviene attraverso la frequenza dei corsi indicati nell’Art. 37, C. 7, del TUSL.

Ogni corso consente il recupero di 5 crediti, a condizione che una copia dell’attestato di frequenza sia trasmessa alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tuttavia, il totale dei crediti riacquistati non può superare complessivamente 15.

Dopo due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti disciplinari, previa trasmissione dell’attestato di frequenza di uno dei corsi all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la patente viene incrementata di 1 credito per ogni anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, a condizione che l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Inoltre, viene attribuito un incremento di 5 crediti alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti dall’Art. 30 del TUSL.

Patente a Punti nei cantieri e sospensione dal lavoro

Un punteggio inferiore a 15 crediti sulla Patente impedisce a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, possono completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti e devono rispettare gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’Art. 14 del TUSL.

L’attività in cantieri temporanei o mobili senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta sanzioni amministrative da 6.000 a 12.000 € e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per 6 mesi, secondo il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36.

Non è richiesta la Patente per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’Art. 100, C. 4, del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36.

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Ingegnere Edile/Architetto, laureatomi presso l’Università degli Studi di Pavia.
Svolgo l’attività di libero professionista, sono CTU presso il foro Alessandrino e mi dedico alle tematiche energetiche, all’impiantistica, alle fonti rinnovabili ed alla sostenibilità in edilizia.
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